Le Obbligazioni e le loro Fonti
Diritto CivileIntroduzione
Nel sistema codicistico, l'obbligazione e il vincolo giuridico che impone al debitore una prestazione suscettibile di valutazione economica, tutelata mediante esecuzione specifica o per equivalente. L'art. 1173 c.c. individua tre categorie generali di fonti: contratto, fatto illecito e ogni altro atto o fatto idoneo. La tripartizione costituisce una clausola aperta, nella quale si collocano ulteriori figure tipiche disciplinate dal legislatore.
1. Atti negoziali e atti unilaterali
Accanto al contratto - fonte tipica dell'obbligo e regolato dal paradigma dell'art. 1218 c.c. - il codice disciplina anche atti unilaterali idonei a produrre obblighi.
La ricognizione del debito (art. 1988 c.c.) non costituisce fonte autonoma dell'obbligazione, ma semplifica la prova del rapporto sottostante, invertendo l'onere in capo al debitore che intende contestarne la causa.
Diversamente, la promessa al pubblico (artt. 1989 ss. c.c.) e vera fonte di obbligazione: l'autore e vincolato al premio promesso al verificarsi delle condizioni indicate, con carattere irrevocabile salva giusta causa.
Ai confini degli atti si collocano i titoli di credito, nei quali l'obbligazione e incorporata nel documento e disciplinata dai principi di letteralita e autonomia.
2. Rapporti obbligatori di fatto
Nella categoria dell'"altro atto o fatto idoneo" rientrano figure tipiche che generano obbligazioni pur in assenza di un accordo negoziale.
2.1. Gestione di affari altrui
La gestione di affari altrui (artt. 2028 ss. c.c.) impone al dominus di rimborsare il gestore per le spese necessarie e utili sostenute spontaneamente nell'interesse altrui, purche la gestione sia conforme all'interesse e alla volonta presumibile del dominus.
2.2. Indebito
Le azioni di ripetizione comprendono:
- Indebito oggettivo (art. 2033 c.c.): obbliga alla restituzione di quanto pagato in assenza di causa
- Indebito soggettivo (art. 2036 c.c.): opera una disciplina rafforzata a tutela dei solventi in buona fede
3. Arricchimento senza causa
L'art. 2041 c.c. prevede un'azione sussidiaria: il depauperato ha diritto all'indennizzo nei limiti dell'arricchimento altrui, purche manchi ogni altra azione esperibile. Non si tratta di responsabilita aquiliana ne di obbligazione contrattuale: e una fonte legale autonoma che tutela l'equilibrio patrimoniale.
4. Obbligazioni naturali e prestazioni illecite
Le obbligazioni naturali (art. 2034 c.c.) non attribuiscono azione per l'adempimento, ma rendono irrevocabile la prestazione spontaneamente eseguita, riflettendo un ordine di doverosita morale o sociale che l'ordinamento non eleva a precetto giuridico.
E, invece, radicalmente inesistente l'obbligo che abbia causa contraria al buon costume o all'ordine pubblico: tali prestazioni non sono ne azionabili ne suscettibili di ratifica, e il pagamento eseguito non e ripetibile se volto a tutelare interessi illeciti consapevolmente perseguiti.
5. Sintesi sistematica
Il sistema delle obbligazioni si articola quindi su un modello stratificato:
- Il contratto come fonte volontaria
- Il fatto illecito come fonte risarcitoria
- Le figure legali speciali che colmano le aree intermedie tra autonomia privata e responsabilita ex delicto
- Gli atti unilaterali, espressamente tipizzati
- I rapporti di fatto che producono obblighi in base al principio di correttezza e alla tutela dell'affidamento
- Le azioni restitutorie, volte alla conservazione dell'equilibrio patrimoniale
- Le obbligazioni naturali, che segnano il limite tra dovere morale e obbligo giuridico
- Il divieto delle prestazioni contrarie al buon costume, che segna la frontiera invalicabile dell'ordinamento
L'unita sistematica e garantita dal principio per cui ogni obbligo deve rispondere a un titolo riconoscibile, essere causalmente giustificato e rispettare la funzione sociale dell'istituto, quale emerge dalla combinazione degli artt. 1173, 1218 e 2043 c.c.