Avv. Enrico Balugani
Avv. Enrico Balugani 12/09/2026

L'Abuso del Potere Gestorio: Mala Gestio e Ricorso Abusivo al Credito

Diritto Commerciale

1. Introduzione: potere gestorio e rischio di abuso

Il potere gestorio, sia esso esercitato dal rappresentante volontario, sia dall'organo societario, nasce come strumento di espansione dell'operativita del rappresentato, ma e per sua natura esposto al rischio di deviazione dall'interesse altrui.

Si parla di abuso del potere gestorio quando il soggetto investito di poteri di rappresentanza utilizza tali poteri non per realizzare l'interesse del rappresentato, ma per fini propri o comunque estranei e incompatibili con esso.

2. Rappresentanza volontaria e abuso del potere

Nella rappresentanza volontaria (tipicamente il mandato con rappresentanza), il rappresentante agisce in nome e per conto del rappresentato entro i poteri conferiti. L'abuso si puo presentare in due forme:

Eccesso di potere (ultra vires)

Il rappresentante compie un atto che eccede i limiti oggettivi o soggettivi del potere conferito.

Conflitto di interessi / deviazione funzionale

L'atto rientra formalmente nei poteri, ma e posto in essere per un interesse proprio o di un terzo, in conflitto con quello del rappresentato (art. 1394 c.c.).

Nel primo caso opera la disciplina degli artt. 1388 e 1398 c.c.: l'atto e inefficace verso il rappresentato, salva ratifica, ed espone il falsus procurator a responsabilita verso il terzo. Nel secondo caso prevale la logica del conflitto d'interessi: il contratto e annullabile se il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo.

3. Rappresentanza organica: immedesimazione e abuso del potere gestorio

Diversa e la logica nella rappresentanza organica. L'amministratore non e un semplice mandatario della societa, ma organo della stessa: la sua volonta e giuridicamente imputata direttamente alla societa (cd. immedesimazione organica).

Ne consegue che, di regola, l'atto dell'amministratore vincola la societa nei confronti dei terzi, anche quando l'operazione si riveli svantaggiosa o irragionevole. Il sistema privilegia l'affidamento dei terzi e "sposta" l'abuso sul piano interno, come responsabilita dell'amministratore.

Si ha quindi abuso del potere gestorio quando l'amministratore:

  • Persegue interessi propri o di terzi in conflitto con la societa
  • Compie operazioni dolose o simulate
  • Concede finanziamenti o garanzie privi di giustificazione economica
  • Dissipa sistematicamente il patrimonio sociale

4. Natura della responsabilita per mala gestio

La responsabilita dell'amministratore nei confronti della societa e pacificamente qualificata come contrattuale.

L'art. 2392 c.c. (per le SpA, con regole analoghe per le Srl ex art. 2476 c.c.) dispone che gli amministratori devono adempiere ai loro doveri con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze. Non si tratta piu della generica diligenza del buon padre di famiglia, ma di una diligenza professionale qualificata.

Gli elementi della responsabilita sono:

  • Inadempimento: violazione di obblighi imposti dalla legge o dallo statuto
  • Danno: una perdita effettiva della societa
  • Nesso causale: il danno deve conseguire dalla condotta inadempiente

La responsabilita verso i creditori sociali (art. 2394 c.c.) ha invece natura tendenzialmente extracontrattuale: scatta quando, per effetto di una gestione imprudente o abusiva, il patrimonio sociale diventa insufficiente.

5. Business Judgment Rule e limiti del sindacato giudiziario

Un profilo centrale e costituito dalla cd. business judgment rule: il giudice non puo trasformarsi in "amministratore ex post", sindacando il merito delle scelte imprenditoriali.

Non ogni scelta errata e fonte di responsabilita: l'ordinamento ammette il rischio d'impresa. La responsabilita emerge solo quando la decisione si riveli, alla luce di una valutazione ex ante, manifestamente irragionevole, avventata, arbitraria o priva di un minimo di istruttoria.

6. Il ricorso abusivo al credito

Il ricorso abusivo al credito rappresenta una figura paradigmatica di abuso del potere gestorio e di mala gestione, che assume rilievo sul piano civilistico, fallimentare e talvolta penale.

Si configura quando gli amministratori:

  • Continuano a ricorrere al credito bancario o ad altre forme di finanziamento
  • Pur essendo consapevoli dello stato di dissesto o insolvenza irreversibile
  • Utilizzando il nuovo credito non per un serio tentativo di risanamento, ma per procrastinare l'emersione della crisi e aggravare il passivo

Il comportamento viola:

  • Il dovere di conservazione del patrimonio sociale
  • Il divieto di aggravare il dissesto
  • I canoni di corretta gestione imprenditoriale

7. Responsabilita concorrente del finanziatore

La giurisprudenza ha riconosciuto la possibile responsabilita concorrente dell'istituto di credito che abbia concesso finanziamenti in modo "abusivo", cioe:

  • In presenza di una situazione di decozione manifesta
  • Violando i doveri di prudenza professionale
  • Contribuendo ad aggravare il dissesto

In tali casi si puo configurare una responsabilita solidale ex art. 2055 c.c. tra amministratori e banca.

8. Conclusioni

L'abuso del potere gestorio, nella rappresentanza volontaria e in quella organica, puo essere letto come una categoria unitaria: in entrambi i casi il soggetto investito di poteri altrui tradisce la funzione a cui tali poteri sono preordinati.

L'evoluzione giurisprudenziale recente tende a rafforzare questo schema, ampliando:

  • Il contenuto dell'interesse sociale
  • Il dovere di gestione prudente e informata
  • La tutela dei creditori come soggetti direttamente incisi dalle scelte gestorie

In quest'ottica, il sistema cerca un equilibrio tra liberta imprenditoriale e responsabilita, impedendo che il potere gestorio diventi strumento di abuso impunito.