L'Elemento Soggettivo del Reato: Dolo, Colpa e Preterintenzione
Diritto Penale1. Metodo d'analisi del reato
Prima si accerta l'elemento oggettivo, poi l'elemento soggettivo. Il codice conferma l'ordine: artt. 40-41 sul nesso causale e concorso di causa; artt. 42-43 sul profilo psicologico.
2. La precondizione: coscienza e volonta
Nessuno e punibile se l'azione od omissione non e compiuta con coscienza e volonta (art. 42, co. 1). Se questi "collegamenti" psiche-corpo sono interrotti (esempio classico: crisi epilettica), l'elemento soggettivo manca in radice. Non confondere con l'imputabilita ex art. 85: l'incapace controlla il corpo ma difetta di capacita di intendere/volere; qui, invece, manca il dominio dell'atto.
3. Struttura generale dell'elemento psicologico
L'art. 42 prevede tre forme: dolo, colpa, preterintenzione. Nei delitti vige la regola: si presumono dolosi; colpa e preterintenzione richiedono una previsione espressa. Nelle contravvenzioni e indifferente distinguere tra dolo e colpa, purche vi siano coscienza, volonta e, comunque, colpa o dolo: non esiste responsabilita oggettiva "pura".
4. Responsabilita oggettiva e suoi limiti
Il terzo comma dell'art. 42 storicamente apriva a forme oggettive; la lettura costituzionalmente orientata, alla luce dell'art. 27 Cost., ne riduce drasticamente l'area: ove residuino fattispecie "oggettive", vanno interpretate in chiave soggettiva per evitare incostituzionalita.
5. La preterintenzione
E il "di piu" non voluto: l'evento piu grave rispetto a quello perseguito (esempio: percuotere o ferire e causare la morte). La volonta non abbraccia l'evento-morte; altrimenti saremmo nell'omicidio volontario.
6. Il dolo: definizione e struttura
Art. 43, co. 1: il delitto e doloso quando l'evento dannoso o pericoloso e previsto e voluto come conseguenza della condotta. Struttura bifasica:
- Momento rappresentativo: il soggetto si rappresenta tutti gli elementi essenziali della fattispecie (non solo l'evento)
- Momento volitivo: si determina all'azione od omissione
6.1. Oggetto del dolo ed errore sul fatto
L'errore di fatto su elementi costitutivi esclude il dolo (art. 47, co. 1). Se l'errore e dovuto a colpa e il fatto e previsto come colposo, resta la punibilita a titolo di colpa. L'errore su legge diversa da quella penale scusa quando integra errore sul fatto (art. 47, ult. co.), ferma la regola generale dell'art. 5.
6.2. Tipologie di dolo
- Dolo diretto di primo grado: l'evento voluto e quello realizzato
- Dolo diretto di secondo grado: l'agente prevede come altamente probabili eventi ulteriori e li accetta insieme allo scopo principale
- Dolo eventuale: previsione della possibilita dell'evento ulteriore e accettazione del rischio che si verifichi
- Colpa cosciente (per contrasto): previsione dell'evento ma affidamento che non si verifichi. La linea di confine con il dolo eventuale e nell'accettazione o nel rifiuto del rischio
6.3. Altre partizioni utili
- Dolo generico vs dolo specifico: il furto richiede il fine di profitto; l'omicidio no
- Dolo di danno e di pericolo: a seconda che si voglia ledere il bene o esporlo a pericolo
- Dolo iniziale, concomitante, successivo: rileva il perdurare dell'intenzione lungo l'intera sequenza
- Dolo d'impeto vs di proposito: la premeditazione aggrava rispetto all'impeto
7. Ignoranza della legge penale
Art. 5: l'ignoranza non scusa. Corte Cost. 364/1988: va esclusa la punibilita se l'ignoranza e inevitabile. In tal caso non "manca il dolo" in senso tecnico, ma difetta la rimproverabilita: si nega la colpevolezza in senso normativo.
8. La colpa: nozione, struttura e differenza dal dolo
Art. 43, co. 3: il delitto e colposo quando l'evento, anche preveduto, non e voluto e si verifica per negligenza, imprudenza, imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline. Non e "dolo minore": l'elemento distintivo e l'assenza di volonta dell'evento.
8.1. Colpa generica e colpa specifica
- Generica: negligenza, imprudenza, imperizia. Maggior spazio alla valutazione giudiziale
- Specifica: inosservanza di leggi, regolamenti, ordini, discipline cautelari
8.2. Colpa cosciente e colpa incosciente
- Cosciente: l'agente prevede il possibile evento ma confida di evitarlo; e la forma piu grave
- Incosciente: l'agente non prevede l'evento; si imputa quando l'evento era oggettivamente prevedibile ed evitabile
9. Sintesi operative
- Verifica oggettiva: condotta, nesso causale, evento
- Precondizione: coscienza e volonta dell'atto
- Qualificazione soggettiva: delitto normalmente doloso; verifica di colpa o preterintenzione se e solo se previsti
- Dolo: ricostruisci rappresentazione e volizione; valuta tipologia
- Errore: l'art. 47 per il fatto; art. 5 e Corte cost. 364/1988 per ignoranza inevitabile
- Colpa: individua regola cautelare, prevedibilita ed evitabilita
- Contravvenzioni: indifferenza tra dolo/colpa salva diversa previsione, mai responsabilita oggettiva