La Buona Fede Oggettiva nel Diritto delle Obbligazioni
Diritto Civile1. La natura della responsabilita per violazione della buona fede oggettiva
La responsabilita che deriva dalla violazione del dovere di buona fede oggettiva ha natura propriamente contrattuale, pur non trovando la propria fonte nel testo del contratto. Essa si radica, infatti, nella relazione obbligatoria - in senso ampio - che l'ordinamento individua come sede naturale dei doveri di lealta, protezione e cooperazione.
Tali doveri sono imposti dalla legge nelle fasi fisiologiche e patologiche del rapporto:
- Durante le trattative (art. 1337 c.c.)
- Nell'esecuzione del contratto (art. 1375 c.c.)
- Nell'adempimento delle obbligazioni in generale (art. 1175 c.c.)
La violazione della buona fede oggettiva non configura, dunque, un illecito aquiliano: a differenza della responsabilita extracontrattuale, in cui l'obbligo risarcitorio nasce direttamente dal danno ingiusto, qui il danno deriva dalla violazione di obblighi preesistenti, gia presenti nella struttura del rapporto obbligatorio.
2. Le obbligazioni senza prestazione
Gli obblighi che scaturiscono dal principio di buona fede oggettiva si qualificano come obbligazioni senza prestazione: si tratta di doveri giuridici che non trovano espressa previsione nel contratto, ne si esauriscono in un facere determinato, ma che discendono direttamente dall'ordinamento in forza della relazione obbligatoria intercorrente tra le parti.
In tali ipotesi, spetta al giudice, alla luce degli interessi coinvolti e del principio di solidarieta di cui all'art. 2 Cost., individuare quali comportamenti le parti dovrebbero tenere secondo correttezza, protezione e cooperazione.
3. I principali riferimenti giurisprudenziali
3.1. L'art. 1358 c.c. e le condizioni sospensive
Un primo significativo precedente riguarda l'applicazione dell'art. 1358 c.c., relativo alle condizioni sospensive dipendenti dall'attivita di una delle parti. In un contratto stipulato tra un privato e una pubblica amministrazione, il pagamento dovuto dall'ente era subordinato alla concessione di un finanziamento pubblico. L'amministrazione, tuttavia, omette di presentare la domanda di finanziamento, rendendo impossibile l'avveramento della condizione.
La Corte ha ritenuto tale omissione contraria ai doveri di correttezza e buona fede, integrando un inadempimento idoneo a generare responsabilita risarcitoria.
3.2. Il venire contra factum proprium
Un secondo orientamento giurisprudenziale collega la violazione della buona fede al principio del venire contra factum proprium, che trova un suo naturale campo di applicazione anche nell'ambito processuale. E il caso in cui una parte, dopo aver introdotto un giudizio di appello, abbia eccepito il difetto di giurisdizione del giudice adito.
Tale condotta, ritenuta incoerente e contraddittoria rispetto alla precedente iniziativa processuale, e stata qualificata come abuso del processo, espressione tipica della violazione del dovere di correttezza.
4. Abuso del diritto e funzione limitativa della buona fede oggettiva
La clausola di buona fede oggettiva svolge anche una decisiva funzione limitativa, operando come criterio di controllo sull'esercizio delle posizioni giuridiche soggettive e impedendo che il titolare ne faccia un uso distorto, sproporzionato o incoerente rispetto alla funzione economico-sociale del diritto.
E il profilo che dottrina e giurisprudenza riconducono all'abuso del diritto, inteso quale esercizio formalmente legittimo di un potere, ma privo di una giustificazione coerente con l'interesse tutelato dall'ordinamento.
In questo quadro si colloca l'antico istituto dell'exceptio doli generalis, oggi espressamente rifiutato come categoria autonoma, ma ancora utilizzato come parametro logico-argomentativo per reprimere condotte creditorie scorrette.
5. Il rapporto tra buona fede e abuso del diritto
Una parte della dottrina sostiene che l'abuso del diritto costituisca un sistema autonomo rispetto alla buona fede oggettiva. Secondo questa lettura, l'abuso riguarderebbe unicamente le modalita di esercizio del diritto soggettivo.
Nondimeno, una ricostruzione sistematica piu convincente considera l'abuso del diritto come una manifestazione specifica della clausola generale di buona fede. E proprio la buona fede oggettiva, infatti, a fornire il criterio per stabilire se l'esercizio del diritto sia coerente con la sua funzione economico-sociale.
Questa impostazione trova conferma anche nell'esperienza tributaria, ove l'abuso del diritto si e tradotto nel principio generale antielusivo. La giurisprudenza ha infatti affermato che non e consentito ottenere vantaggi fiscali mediante l'utilizzo di strumenti giuridici apparentemente legittimi, ma privi di una ragione economicamente apprezzabile.
Conclusioni
In definitiva, la buona fede oggettiva rappresenta la matrice unitaria da cui discendono sia gli obblighi relazionali di correttezza sia il divieto di abuso: un unico principio, declinato su diversi piani, che impedisce che il diritto divenga strumento di distorsione, prevaricazione o arbitrio.