Avv. Enrico Balugani
Avv. Enrico Balugani 12/09/2026

Il Principio di Buona Fede: Dalle Origini Romane alla Funzione Moderna

Diritto Civile

1. L'origine: la stretta di mano

Nel diritto romano, al di la delle formalita proprie delle azioni civili, aveva rilievo autonomo la vincolativita della verba, ossia della parola data. La stretta di mano del pater familias o altre formule di carattere sacramentale costituivano manifestazioni solenni dell'impegno assunto, idonee a generare nell'altra parte un legittimo affidamento circa l'adempimento della prestazione promessa.

Tale dimensione etico-sociale del vincolo, fondata sulla lealta e sull'affidabilita del contraente, rappresenta il nucleo remoto del moderno principio di buona fede.

2. La buona fede soggettiva

Da questa antica matrice - la "stretta di mano" quale simbolo di affidabilita e correttezza - si sviluppa un primo ramo concettuale della buona fede: quello soggettivo, inteso come assenza dell'intenzione di ledere l'altrui diritto.

Essa coincide con uno stato psicologico di onesta che l'ordinamento presume fino a prova contraria, salvo che tale stato non risulti compromesso da errore inescusabile o da colpa grave.

Esemplare e la disciplina dell'acquisto a non domino (art. 1153 c.c.), che tutela il possessore in buona fede sulla base della sua incolpevole convinzione circa la legittimita del titolo.

3. La buona fede oggettiva

Accanto alla dimensione soggettiva si colloca la buona fede oggettiva, che non attiene all'interiorita del soggetto, ma descrive il modello di comportamento che l'ordinamento richiede nel rapporto obbligatorio.

Tale modello trova il proprio fulcro negli articoli:

  • Art. 1175 c.c. - Comportamento secondo correttezza
  • Art. 1337 c.c. - Buona fede nelle trattative e nella formazione del contratto
  • Art. 1375 c.c. - Esecuzione secondo buona fede

4. Buona fede e integrazione del contratto

E essenziale chiarire che la buona fede oggettiva non integra il contenuto del contratto: non aggiunge clausole, condizioni o prestazioni ulteriori. Tale ruolo spetta all'art. 1374 c.c. (integrazione del contratto), che estende il vincolo alle conseguenze imposte da legge, usi ed equita.

La buona fede oggettiva, invece, opera come fonte di obblighi comportamentali, imponendo alle parti doveri accessori di protezione, informazione e cooperazione volti a realizzare correttamente l'interesse dedotto in obbligazione.

Per questo si usa tradizionalmente l'espressione bona fides in executivis: tali obblighi non derivano dal contratto in se, ma dal fatto giuridico del rapporto obbligatorio.

5. Buona fede e giurisprudenza: Cass. 28847/2021

In questa prospettiva, la giurisprudenza ha affermato che il principio di correttezza e buona fede (art. 1175 c.c.) opera anche nell'esercizio del diritto e nella gestione del contenzioso.

Emblematica, in tal senso, e la sentenza della Corte di Cassazione civile, 19 ottobre 2021, n. 28847, che ha escluso la legittimita del frazionamento artificioso del credito in una pluralita di azioni giudiziali, poiche tale condotta - pur formalmente lecita - aggrava ingiustificatamente la posizione del debitore e viola il canone di lealta.

Ne discende che la buona fede oggettiva, lungi dall'esaurirsi nel momento esecutivo del contratto, si estende alla fase patologica del rapporto e costituisce un limite generale all'uso distorto o abusivo delle prerogative processuali del creditore.

6. Obblighi di buona fede e ruolo del giudice

Gli obblighi di buona fede sorgono ogniqualvolta tra le parti si instauri una relazione giuridicamente rilevante, e sono funzionali alla tutela degli interessi coinvolti. Essi trovano fondamento normativo negli artt. 2087 c.c. (tutela delle condizioni di lavoro), 1337 c.c. e 1375 c.c.

Il giudice puo individuare, caso per caso, gli obblighi comportamentali che discendono dal dovere di buona fede, ma non puo crearne arbitrariamente di nuovi: questo tratto distingue la buona fede dal criterio dell'equita, che invece attribuisce al giudicante un margine piu ampio di valutazione creativa.

7. Buona fede come principio sistemico

La portata della buona fede non si esaurisce nella funzione integrativa o nella sua qualita di fonte di obbligazioni comportamentali: essa assume anche una essenziale funzione interpretativa. In tal senso, la regola dell'art. 1372 c.c. (efficacia vincolante del contratto) deve essere letta in combinazione con il dovere di lealta, il quale impone un'interpretazione coerente con la tutela dell'affidamento e con il corretto equilibrio degli interessi delle parti.

Inoltre, la buona fede rappresenta un limite generale all'esercizio di qualsiasi posizione giuridica soggettiva, fungendo da criterio di controllo contro comportamenti abusivi o distorti. E in questa prospettiva che il principio si collega alla figura dell'abuso del diritto, impedendo che una facolta formalmente lecita venga esercitata secondo modalita contrarie a correttezza e lealta.

Conclusioni

La buona fede e il confine che ferma l'abuso. Essa opera come:

  • Funzione interpretativa (art. 1372 c.c.)
  • Limite a qualsiasi diritto
  • Fondamento dell'abuso del diritto